PROJECT FINANCING
La sua traduzione letterale “finanza di progetto” non ci dà alcun conto sul suo significato. Nei riferimenti correnti si tende a far coincidere il project-financing con la procedura introdotta nel nostro ordinamento con la cosiddetta Merloni ter (legge 415/1998) attraverso gli articoli 37 bis e seguenti della legge quadro sui lavori pubblici (legge 109/1994).
Oggi, in seguito all’entrata in vigore del c.d. Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ossia il D.Lgs. n. 163/2006, come da ultimo modificato del D.Lgs. n. 152/2008, vi è addirittura un articolo rubricato come “finanza di progetto”, ossia l’art. 153. Occorre, al riguardo, precisare da subito che tale riferimento appare quanto meno restrittivo. L’art. 37 bis della L. 109/1994 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento, semplicemente, la possibilità per un operatore privato, definito come promotore, di proporre la realizzazione di opere pubbliche attraverso un contratto di concessione.
Il Codice dei contratti pubblici ha riproposto l’istituto al Capo II del titolo III, Parte II. La prima stesura del Codice dei contratti pubblici prevedeva una normativa che è stata quasi totalmente abrogata ad opera del D.Lgs. 152/2008, c.d. "terzo decreto correttivo al Codice". Quindi l’evolversi incessante delle normative in materia ha portato oggi ad una disciplina completamente nuova dell’istituto.
Prima delle ultime modifiche si prevedevano i due modi per giungere alla conclusione di un contratto di concessione, ossia quello a c.d. “iniziativa pubblica”, in cui l’amministrazione impostava l’operazione di partenariato, e quello a c.d. “iniziativa privata”, dove il compito propulsivo era lasciato alla imprenditorialità dei soggetti.
Il legislatore, quindi, comprendendo che per coinvolgere capitali privati nella realizzazione di opere pubbliche sono necessari iter procedimentali ad hoc e diversi da quelli in cui si sceglie un appaltatore a cui conferire denaro pubblico, ha predisposto una serie di procedimenti, dando loro il nome del risultato a cui sono tesi, ossia la “finanza di progetto”. In buona sostanza, il tragitto procedimentale ha preso il nome della meta a cui tende, anche se le due cose sono e devono rimanere distinte.
La sua traduzione letterale “finanza di progetto” non ci dà alcun conto sul suo significato. Nei riferimenti correnti si tende a far coincidere il project-financing con la procedura introdotta nel nostro ordinamento con la cosiddetta Merloni ter (legge 415/1998) attraverso gli articoli 37 bis e seguenti della legge quadro sui lavori pubblici (legge 109/1994).
Oggi, in seguito all’entrata in vigore del c.d. Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ossia il D.Lgs. n. 163/2006, come da ultimo modificato del D.Lgs. n. 152/2008, vi è addirittura un articolo rubricato come “finanza di progetto”, ossia l’art. 153. Occorre, al riguardo, precisare da subito che tale riferimento appare quanto meno restrittivo. L’art. 37 bis della L. 109/1994 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento, semplicemente, la possibilità per un operatore privato, definito come promotore, di proporre la realizzazione di opere pubbliche attraverso un contratto di concessione.
Il Codice dei contratti pubblici ha riproposto l’istituto al Capo II del titolo III, Parte II. La prima stesura del Codice dei contratti pubblici prevedeva una normativa che è stata quasi totalmente abrogata ad opera del D.Lgs. 152/2008, c.d. "terzo decreto correttivo al Codice". Quindi l’evolversi incessante delle normative in materia ha portato oggi ad una disciplina completamente nuova dell’istituto.
Prima delle ultime modifiche si prevedevano i due modi per giungere alla conclusione di un contratto di concessione, ossia quello a c.d. “iniziativa pubblica”, in cui l’amministrazione impostava l’operazione di partenariato, e quello a c.d. “iniziativa privata”, dove il compito propulsivo era lasciato alla imprenditorialità dei soggetti.
Il legislatore, quindi, comprendendo che per coinvolgere capitali privati nella realizzazione di opere pubbliche sono necessari iter procedimentali ad hoc e diversi da quelli in cui si sceglie un appaltatore a cui conferire denaro pubblico, ha predisposto una serie di procedimenti, dando loro il nome del risultato a cui sono tesi, ossia la “finanza di progetto”. In buona sostanza, il tragitto procedimentale ha preso il nome della meta a cui tende, anche se le due cose sono e devono rimanere distinte.